Nuove regole per gli allergeni in etichetta

Nuove regole per gli allergeni in etichetta

Con il Regolamento 1169/2011, il legislatore comunitario ha ridisegnato il quadro normativo in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori rifondendo in un unico testo, uniformemente e simultaneamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Ue., l’attuale disciplina sull’etichettatura – anche nutrizionale – dei prodotti alimentari.
La nuova normativa diverrà applicabile dal 13.12.2014 anche se, per alcune disposizioni non in contrasto o non sovrapponibili con la vigente legislazione nazionale, così come per la rinnovata impostazione della tabella nutrizionale, è possibile un adeguamento preventivo su base volontaria da parte dell’Osa.
Senza pretesa di esaustività, ecco le più importanti novità in materia di etichettatura degli allergeni, animate dal dichiarato intento di proteggere la salute e gli interessi dei consumatori fornendo loro le basi per effettuare scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro.
Innanzitutto, è importante sottolineare che, sin dal suo esordio, l’ambito di applicazione del Regolamento si estende a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli destinati alla fornitura delle collettività nonché a quelli forniti dalle collettività. In quest’ambito assume rilievo la questione “allergeni”, la cui disciplina a tutt’oggi non è applicabile alla ristorazione, che dovranno essere oggetto d’informativa nei locali di somministrazione degli alimenti durante gli scambi verbali che accompagnano la vendita, attraverso il menù o altro materiale informativo esposto.
Sempre a proposito di allergeni (la cui elencazione è rimasta invariata rispetto all’attuale), si osserva come nel nuovo Regolamento le indicazione sul loro contenuto diventano più visibili, a tratti addirittura ridondanti, oltre a dover essere oggetto di segnalazione anche per i cibi non imballati.
In particolare, l’indicazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante o derivato da una sostanza o un prodotto che provochi allergie o intolleranze dovrà essere conforme ai seguenti requisiti:

a) figurare nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto allergizzante, nonché

b) la denominazione della sostanza o del prodotto allergizzante dovrà essere evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo.

In mancanza di un elenco degli ingredienti, l’indicazione include il termine “contiene” seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto,
Inoltre, quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un’unica sostanza o da un unico allergene ciò è precisato nell’etichettatura per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione. Si segnala in conclusione che, nonostante il timido approccio parlamentare poi abbandonato in seconda lettura, il nuovo provvedimento non intervenire in merito all’etichettatura di allergeni derivanti da cross contaminatio o potenzialmente presenti in tracce.

Avv. Gaetano Forte

www.avvocatogaetanoforte.it

© Riproduzione riservata