Condimenti balsamici, la Cassazione chiarisce

Condimenti balsamici, la Cassazione chiarisce

Nuovo punto a vantaggio dei condimenti balsamici (creme, topping, dense, condimenti liquidi) che, come già scritto in precedenza, hanno offerto un interessante caso di rapporto tra genericità e denominazioni di origine tutelate.
Sul tema è infatti intervenuta la Cassazione, che con la sentenza 21279 depositata il 12 giugno 2012 ha fatto chiarezza sull’utilizzo del termine “balsamico” .
Il primo elemento ritenuto dirimente dalla Suprema corte è che “non vi è alcuna disposizione comunitaria dalla quale si desume direttamente che il termine ‘balsamico’ sia un termine non generico; con la conseguenza che le questioni relative all’uso di tale termine per designare prodotti non alimentari non possono essere risolte in punto di diritto, ma richiedono, volta per volta, l’analisi delle circostanze fattuali relative alle qualità, alla tipologia, all’etichettatura, alla complessiva denominazione, alle modalità di messa in vendita dei prodotti in questione”.
Il secondo elemento è che “l’impiego del termine ‘balsamico’, per quanto associato a un condimento alimentare, non può ritenersi di per sé illecito sul piano penale, posto che l’espressione ‘balsamico’ è espressione generica, utilizzabile per qualsivoglia prodotto alimentare, e, quindi, anche per condimenti derivanti da aceti, ma che aceti non sono”. Su tale punto, la Cassazione rileva che peraltro nel caso di specie non vi è neanche l’utilizzazione di nomi o segni distintivi allo scopo di indurre in errore i consumatori sull’origine, provenienza o qualità del prodotto, perché “le caratteristiche esteriori di questo e quelle del prodotto protetto da marchio igp sono tra loro diverse, almeno sotto i profili: del colore, della denominazione e della mancanza di qualunque riferimento, nel primo, alla tipicità geografica”.
La decisione è indubbiamente importante e destinata a definire le controversie penali e amministrative in atto.
In particolare, appare condivisibile il fatto che la sentenza sottolinei il primato del diritto comunitario su quello nazionale laddove ribadisce che la questione della genericità sia già affrontata e risolta nel regolamento di riconoscimento dell’igp aceto balsamico di Modena, laddove afferma che “ … la protezione è conferita alla denominazione composta ‘aceto balsamico di Modena’. I singoli termini non geografici della denominazione composta, anche utilizzati congiuntamente, nonché la loro traduzione, possono essere adoperati sul territorio comunitario nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell’ordinamento giuridico comunitario”. Con la pronuncia in questione è verosimile che i diversi fronti giudiziari e amministrativi e si chiudano in modo definitivo ponendo fine a un aspro contenzioso durato per molti anni.
Avv. Gaetano Forte
www.avvocatogaetanoforte.it

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