Bevande base frutta, le norme per il 20% di succo

Bevande base frutta, le norme per il 20% di succo

Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 10 novembre, è stata pubblicata la legge di conversione, con emendamenti, del cosiddetto ‘decreto Balduzzi’, che ha innalzato il contenuto minimo di succo nelle bevande analcoliche, vendute con il nome di uno o più frutta a succo o recanti denominazioni che a tali frutta si richiamino, dal 12 al 20 per cento.
In sede di conversione del decreto legge sono state apportate rilevanti modifiche in relazione al periodo transitorio di applicabilità della nuova normativa nonché in merito all’ormai obsoleto divieto di colorazione delle bevande vendute con denominazioni di fantasia e il cui gusto fondamentale derivi da essenze o aroma di agrumi. Per quest’ultima tipologia di bevande – oltre all’abolizione del divieto, di fatto già superato dalla disciplina sull’aggiunta di additivi agli alimenti di cui al reg.to 1333/2008 – è stato introdotto l’inedito limite minimo del 20% di contenuto di succo di agrumi.
L’art. 1 della legge 286/61 è pertanto modificato come di seguito riportato:
“Le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto e aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, devono contenere succo di agrumi in misura non inferiore al 20 per cento”.
La norma in commento, così come novellata dalla legge di conversione, muta il quadro originario, in quanto introduce ex novo il limite del 20% a tutte le bevande analcoliche a base di agrumi, anche se commercializzate con nomi di fantasia per le quali, sinora, non era previsto alcun limite.
Si segnala in ogni caso che, in applicazione del principio di libera circolazione delle merci, le bevande con quantità di succo di frutta inferiore al 20% potranno continuare a essere prodotte se destinate a mercati esteri dove vigono limiti più bassi, così come bevande prodotte in altro Stato membro sulla base dei quantitativi previsti nel paese di fabbricazione potranno essere legittimamente importate e vendute in Italia.
Dilazionati rispetto al testo del dl, ma comunque incerti, sono i tempi previsti per l’implementazione delle nuove norme. Tra gli emendamenti approvati in sede di conversione si segnala quello che prevede che le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere dal nono mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dall’11 agosto 2013, ma previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/Ce.
La norma tecnica di cui al dl è stata notificata alla Commissione europea il 1° ottobre 2012 e, il suo periodo di standstill (ovvero l’obbligo di statu quo cui sono soggette le regole tecniche notificate), terminerà il 3 gennaio 2013. Il periodo di statu quo può comunque essere prolungato nel caso in cui gli Stati membri e/o la Commissione trasmettano osservazioni circostanziate che evidenzino in tale norma tecnica aspetti che possano creare ostacoli alla libera circolazione delle merci.
Il mancato completamento della procedura di notifica della norma e l’incertezza sull’esito della stessa non consentono di indicare una data a decorrere dalla quale scatterà il nuovo obbligo di legge che potrebbe, astrattamente, decadere se e in quanto venisse bloccato in sede europea.
E’ in ogni caso previsto che le bevande prive del contenuto minimo pari al 20% di succo prodotte prima della data di inizio dell’efficacia delle disposizioni di cui sopra possono essere commercializzate entro gli otto mesi successivi a tale data.

Avv. Gaetano Forte
www.avvocatogaetanoforte.it

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