Federdistribuzione, proposta di modifica dell’art. 62

Federdistribuzione, proposta di modifica dell’art. 62

Il recepimento della direttiva europea (d.lgs. 192 del 9 novembre 2012) – che riguarda tutti i prodotti e servizi e che stabilisce i termini di pagamento in un massimo di 60 gg per la pubblica amministrazione lasciando nel rapporto tra imprese possibilità di un diverso accordo – ha creato incertezza su quanto previsto dall’articolo 62 che regola rigidamente i pagamenti nell’agroalimentare.
Federdistribuzione ha sempre ritenuto che nell’ambito di una trattativa commerciale il valore della libera negoziazione tra le parti sia da tutelare.
Federdistribuzione, perciò, propone le seguenti modifiche all’articolo 62: per i prodotti agricoli e per i prodotti alimentari deteriorabili pagamento entro 30 gg; per gli altri prodotti alimentari non deteriorabili delle piccole e medie imprese pagamento a 60 gg; possibilità di libera negoziazione tra le parti negli altri casi.
Verrebbe così garantita la tutela dei soggetti che potrebbero risultare più deboli in ambito negoziale (agricoltura e piccole e medie imprese) lasciando invece libertà d’azione tra gli altri operatori, secondo lo spirito di quanto contenuto nella direttiva europea.

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