Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato le attese risposte alle domande frequenti relative all’applicazione del decreto legislativo di attuazione della Direttiva europea sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde. Il documento chiarisce diversi aspetti operativi di primaria importanza per le imprese della filiera agroalimentare e per la Gdo, in particolare per quanto riguarda la gestione dei prodotti in stock, le diciture sugli imballaggi e l’uso di claim ambientali.
Gestione dei magazzini e transizione per il packaging
Per quanto riguarda la gestione dei magazzini e del packaging, il Ministero conferma una linea di flessibilità e proporzionalità. I prodotti alimentari e non alimentari già fabbricati o confezionati prima del 27 settembre 2026 potranno continuare a essere commercializzati anche successivamente a tale data, a condizione che l’azienda sia in grado di dimostrare l’avvenuta produzione antecedente. È garantita inoltre la possibilità di utilizzare le scorte di imballaggi ed etichette già acquistate o stampate prima del limite di settembre, con un orizzonte temporale orientativo di sei mesi per il loro esaurimento. Per la Gdo e la produzione, l’obbligo di informazione verso il consumatore potrà essere assolto al punto vendita o sugli e-commerce integrando la comunicazione con cartelli a scaffale, pop-up online o etichette adesive correttive.
Classificazione della shelf life: beni durevoli e deperibili
La circolare fornisce anche definizioni chiare per la classificazione dei beni in base alla shelf life. Viene definito bene deperibile qualsiasi prodotto, alimentare o non alimentare, caratterizzato da una vita utile non superiore ai 30 giorni. Al contrario, sono considerati beni durevoli tutti i prodotti la cui conservabilità o utilizzabilità supera i 30 giorni. Per il settore alimentare, la shelf life si riferisce alla data di scadenza o al termine minimo di conservazione.
Limiti all’uso dei green claim e termini evocativi
In materia di comunicazione di sostenibilità, il MIMIT precisa l’impatto dell’uso di termini evocativi o legati alla natura nei marchi e nei prodotti. L’impiego di parole quali verde, eco o naturale, così come l’uso prevalente dei colori verde o blu, non costituisce automaticamente un’infrazione. Tuttavia, qualora il contesto commerciale complessivo sia tale da indurre il consumatore medio ad associare al brand un beneficio ambientale, l’azienda sarà tenuta a specificare l’asserzione o a dimostrare l’eccellenza delle prestazioni ambientali dichiarate. In assenza di tali riscontri, la comunicazione sarà valutata come asserzione ambientale generica non conforme.
Trasparenza sulle garanzie commerciali di durabilità
Infine, le indicazioni ministeriali toccano l’aspetto delle garanzie commerciali, stabilendo che le comunicazioni relative a garanzie di durabilità superiori ai due anni devono seguire obbligatoriamente il format dell’etichetta armonizzata europea. Questa etichetta, non modificabile nella grafica, va applicata sul packaging del prodotto o riportata nelle schede e-commerce, distinguendosi dall’avviso armonizzato di garanzia legale che resta invece un promemoria generico da esporre nel punto vendita