Nuove regole Ue per le etichette degli alimenti

Nuove regole Ue per le etichette degli alimenti

L’Unione europea ha varato la nuova normativa per le etichette degli alimenti. E la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di oggi pubblica il regolamento comunitario, che rende obbligatorio indicare le informazioni nutrizionali e l’impatto sulla salute di ogni alimento, con l’evidenziazione della presenza di allergeni e una dimensione minima delle etichette. Lo stesso decreto vieta le indicazioni forvianti. Con la nuova regolamentazione si sostituisce la vecchia direttiva del 1979 e si estende l’obbligo di indicare la provenienza in etichetta di tutte le carni fresche: dal maiale al pollame, dall’agnello alla capra, come è già stato fatto con quella bovina dopo l’emergenza mucca pazza.
Il regolamento – sottolinea Coldiretti in un comunicato stampa – prevede comunque un percorso a tappe per l’estensione dell’obbligo di indicare l’origine in etichetta per altre categorie di prodotto, come le carni trasformate in salumi o altro (due anni) e il latte e derivati (tre anni).
“Il testo finale – nota Coldiretti – è frutto di un compromesso tra le tre istituzioni europee: Commissione europea, Consiglio e Parlamento europeo, dopo un lungo braccio di ferro durato quattro anni. Il negoziato si è svolto sotto la spinta delle numerose emergenze alimentari che si sono verificate nell’Unione europea, dai maiali alla diossina alla mozzarella blu fino al batterio killer, che in realtà avrebbero dovuto spingere le istituzioni comunitarie a scelte più immediate, soprattutto per quanto riguarda l’obbligo d’indicare la provenienza in etichetta delle materie prime impiegate negli alimenti, che per alcune categorie di prodotti è stato dilazionato nel tempo”._
Ecco in breve le principali novità del regolamento:
– dichiarazione nutrizionale obbligatoria, che dovrà contenere le informazioni su: contenuto energetico e percentuali di grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, espresse per 100 g o per 100 ml e potranno, inoltre, essere espresse anche in porzioni;
– indicazioni sulla presenza di allergeni, con evidenziazione in modo da essere individuate facilmente dai consumatori, valide anche per i cibi non imballati (per esempio quelli venduti nei ristoranti o nelle mense);
– etichette più leggibili con dimensione minima di caratteri tipografici minimi non inferiori a 1,2 mm (prendendo come riferimento la “x” minuscola), oppure 0,9 mm se le confezioni presentano una superficie inferiore a 80 cm2, in caso di una confezione con superficie inferiore a 10 cm2, l’etichetta potrà riportare solo le informazioni principali;_- data di scadenza presente anche sui prodotti confezionati singolarmente;
– divieto alle indicazioni fuorvianti sulle confezioni: aspetto, descrizione e presentazione grafica dovranno essere più comprensibili, per evitare di confondere i consumatori. In merito all’imitazione dei cibi, è stato previsto che gli alimenti simili ad altri, ma prodotti con ingredienti diversi (per esempio i “simil-formaggi” prodotti con materie vegetali), dovranno essere facilmente identificabili. La carne ottenuta dalla combinazione di più parti di carni dovrà essere indicata come “carne ricomposta”. Lo stesso varrà per il pesce, che sarà indicato come “pesce ricomposto”.

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