Etichette alimentari, obbligo di indicare calorie, grassi e zuccheri

Entra in vigore il regolamento europeo che impone l'obbligo della dichiarazione nutrizionale per i prodotti confezionati
Etichette alimentari, obbligo di indicare calorie, grassi e zuccheri

Scatta da oggi l’obbligo della dichiarazione nutrizionale sulle etichette alimentari, che si applica a tutti i prodotti confezionati che devono ora indicare anche le informazioni relative a valore energetico, quantità di grassi (di cui gli acidi grassi saturi), i carboidrati (di cui gli zuccheri), le proteine e il sale, espressi per 100 grammi o 100 millilitri di prodotto, e facoltativamente anche per porzione. Un passo importante per la trasparenza dell’informazione sulle caratteristiche dei prodotti che si acquistano sulla base di parametri oggettivi in una situazione in cui troppo spesso vengono esaltate impropriamente specifiche proprietà.

CONSUMATORI PIU’ ATTENTI – E’ cresciuta l’attenzione dei consumatori italiani per l’impatto che il cibo esercita sulla propria salute. Lo dimostra ad esempio il boom dei prodotti alimentari “free from”, ma anche l’attenzione crescente riposta dalla pubblicità ai contenuti in sale, zuccheri o al valore energetico che sono divenuti elementi sempre più familiari per riempire il carrello della spesa. Per la definizione dei valori da inserire nelle dichiarazioni nutrizionali, il regolamento prevede la possibilità a scelta del produttore di riferirsi o ad analisi specifiche sull’alimento presso i laboratori, oppure al calcolo sulla base di valori medi noti o effettivi, relativi agli ingredienti utilizzati o su dati generalmente stabiliti e accettati. Si potranno indicare su base volontaria anche altri elementi, quali gli acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre e i sali minerali o vitamine se contenuti in quantità significative. Il regolamento comunitario consente ai singoli Stati membri di introdurre norme nazionali in materia di etichettatura obbligatoria di origine geografica degli alimenti qualora i cittadini esprimano in una consultazione parere favorevole in merito alla rilevanza delle dicitura di origine. Un’opportunità che è stata già colta dall’Italia con l’indicazione di origine obbligatoria per il latte e i prodotti lattiero-caseari.

LE ESENZIONI – All’obbligo di informazioni in etichetta non sottostanno i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti, come ad esempio gli ortofrutticoli di III gamma (frutta e verdure surgelate) e quelli di IV gamma (ortofrutta fresca, lavata, confezionata e pronta al consumo) che non hanno subito alcun trattamento o alcuna aggiunta di ingredienti all’infuori della stessa categoria, (ortaggi o frutta, ad esempio un mix di ortaggi freschi lavati, tagliati e confezionati o anche surgelati). Obbligo inesistente anche per i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti come, ad esempio, l’uva passa, a differenza del prosciutto crudo che non è un monoingrediente a causa del passaggio del sale all’alimento a seguito della salagione (utilizzata per la maturazione/stagionatura).

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