Grano, pasta e riso: da febbraio obbligo di origine in etichetta

Pubblicati i decreti in Gazzetta Ufficiale. Martina: avanti per la massima trasparenza verso i consumatori anticipando la piena attuazione delle norme Ue
Grano, pasta e riso: da febbraio obbligo di origine in etichetta

Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha reso noto che sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i due decreti interministeriali per introdurre l’obbligo di indicazione dell’origine del riso e del grano per la pasta in etichetta, firmati dai Ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda. Entrano così in vigore i controversi provvedimenti che introducono la sperimentazione biennale del sistema di etichettatura, nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari. I decreti prevedono una fase di 180 giorni per l’adeguamento delle aziende al nuovo sistema e lo smaltimento delle etichette e confezioni già prodotte. L’obbligo definitivo scatterà il 16 febbraio 2018 per il riso e il 17 febbraio per la pasta.

Obiettivo trasparenza

Da metà febbraio – ha dichiarato il Ministro delle Politiche agricole Maurizio Martinaavremo finalmente etichette più trasparenti sull’origine di riso e grano per la pasta. È una scelta decisa compiuta insieme al Ministro Calenda, che anticipa la piena attuazione del regolamento europeo 1169 del 2011. Il nostro obiettivo è dare massima trasparenza delle informazioni al consumatore, rafforzando così la tutela dei produttori e dei rapporti di due filiere fondamentali per l’agroalimentare Made in Italy. Non rinunceremo a spingere ancora in Europa perché questi provvedimenti vengano presi per tutta l’Ue.

Cosa prevedono i decreti

Grano e Pasta
Il decreto su grano e pasta prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia abbiano obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:

a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;

b) Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi Ue, Paesi Non Ue, Paesi Ue e Non Ue. Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi Ue e/o non Ue”.

Riso
Il provvedimento prevede che sull’etichetta del riso debbano essere indicati:

a) Paese di coltivazione del riso;

b) Paese di lavorazione;

c) Paese di confezionamento.

Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura “Origine del riso: Italia”. Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate a seconda della provenienza le seguenti diciture: Paesi Ue, Paesi Non Ue, Paesi Ue e Non Ue.

Origine visibile in etichetta

Le indicazioni sull’origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

In vigore fino al regolamento Ue

I decreti decadranno in caso di piena attuazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (Ue) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l’applicazione all’adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati.

Gli italiani chiedono trasparenza

Oltre l’85% degli italiani considera importante conoscere l’origine delle materie prime per questioni legate al rispetto degli standard di sicurezza alimentare, in particolare per la pasta e il riso. E’ quanto emerge dalla consultazione pubblica online sulla trasparenza delle informazioni in etichetta dei prodotti agroalimentari svolta sul sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, a cui hanno partecipato oltre 26mila cittadini.

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